1. Per l'assistenza adeguata del lavoratore oggetto di comportamenti discriminanti o di natura vessatoria, le regioni possono istituire o utilizzare appositi centri pubblici o istituti specializzati.
2. I centri e gli istituti di cui al comma 1 utilizzano personale specializzato, tra cui, necessariamente, un medico legale, un medico del lavoro, uno psichiatra, uno psicologo clinico o del lavoro. Ai fini della
a) forniscono una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore;
b) verificano l'insorgenza di stati patologici determinati o aggravati dal mobbing e assicurano al lavoratore, direttamente o indirettamente e con il suo consenso, la relativa terapia;
c) segnalano al datore di lavoro, pubblico o privato, la situazione di disagio del lavoratore e lo invitano ad assumere le misure opportune per rimuoverne le cause.