Art. 5.
(Sportelli anti-mobbing).

      1. Per l'assistenza adeguata del lavoratore oggetto di comportamenti discriminanti o di natura vessatoria, le regioni possono istituire o utilizzare appositi centri pubblici o istituti specializzati.
      2. I centri e gli istituti di cui al comma 1 utilizzano personale specializzato, tra cui, necessariamente, un medico legale, un medico del lavoro, uno psichiatra, uno psicologo clinico o del lavoro. Ai fini della

 

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formulazione delle diagnosi, i centri o gli istituti possono avvalersi di altre figure specialistiche convenzionate.
      3. Qualora i centri o gli istituti accertino l'effettiva esistenza di elementi atti a configurare la fattispecie di cui all'articolo 2 assumono iniziative a tutela del lavoratore e, in particolare:

          a) forniscono una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore;

          b) verificano l'insorgenza di stati patologici determinati o aggravati dal mobbing e assicurano al lavoratore, direttamente o indirettamente e con il suo consenso, la relativa terapia;

          c) segnalano al datore di lavoro, pubblico o privato, la situazione di disagio del lavoratore e lo invitano ad assumere le misure opportune per rimuoverne le cause.